Consulente finanziario a parcella o legato alla banca: come funziona la remunerazione

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Chi desidera farsi affiancare da un professionista per la gestione dei propri risparmi si trova spesso davanti a una distinzione poco conosciuta ma rilevante: quella tra il consulente finanziario a parcella, detto anche consulente finanziario autonomo, e il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, comunemente legato a una banca o a una rete di collocamento. Le due figure sono entrambe regolamentate e vigilate, ma operano secondo modelli organizzativi e di remunerazione profondamente diversi. Comprendere queste differenze è utile per orientarsi nel panorama dei servizi di consulenza finanziaria disponibili sul mercato italiano.

Due figure, due regimi normativi diversi

L’ordinamento italiano prevede un Albo unico dei Consulenti Finanziari, tenuto dall’OCF (Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari) sotto la vigilanza della Consob. All’interno di questo albo esistono sezioni distinte:

  • la sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, disciplinata dall’articolo 31, comma 2, del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998);
  • la sezione dei consulenti finanziari autonomi, che operano in un regime distinto e più stringente sotto il profilo dell’indipendenza.

Questa separazione non è solo formale: incide direttamente sul modo in cui il professionista può operare e su come viene remunerato per la sua attività.

Il consulente abilitato all’offerta fuori sede

Il consulente abilitato all’offerta fuori sede opera per conto di un solo intermediario finanziario, che può essere una banca, una società di intermediazione mobiliare (SIM) o una società di gestione del risparmio (SGR). Il rapporto con l’intermediario può assumere diverse forme:

  • rapporto di lavoro dipendente;
  • rapporto di agenzia;
  • rapporto di mandato.

In questo modello, il professionista propone alla clientela i prodotti e i servizi dell’intermediario per cui opera. La sua remunerazione può includere commissioni o provvigioni collegate al collocamento di tali prodotti e servizi, a cui si può aggiungere, nel caso di rapporto di lavoro dipendente, una componente di retribuzione fissa. Questo significa che una parte del compenso del professionista è, in tutto o in parte, connessa ai prodotti effettivamente sottoscritti dal cliente.

Il consulente finanziario autonomo (a parcella)

Il consulente finanziario autonomo, iscritto nella sezione separata dell’Albo, opera invece in un regime di indipendenza: non ha un mandato di collocamento di prodotti da parte di un intermediario e non può percepire commissioni o incentivi da soggetti terzi legati alla vendita di specifici strumenti finanziari. La sua remunerazione avviene esclusivamente tramite compenso diretto corrisposto dal cliente, secondo il modello noto come fee-only. Le modalità con cui questo compenso viene definito possono variare:

  • parcella fissa per una prestazione specifica (ad esempio l’elaborazione di un piano finanziario);
  • compenso orario;
  • compenso ricorrente, ad esempio su base annua, per un servizio di consulenza continuativa.

In questo modello, il compenso del professionista non dipende dai prodotti finanziari eventualmente sottoscritti dal cliente, poiché il consulente autonomo non è legato ad alcun intermediario per la distribuzione di strumenti finanziari.

Le differenze principali in sintesi

Le due figure si distinguono quindi per elementi strutturali ben definiti:

  • Mandato: il consulente abilitato all’offerta fuori sede opera per conto di un unico intermediario; il consulente autonomo non ha mandati di collocamento.
  • Fonte della remunerazione: nel primo caso può includere commissioni/provvigioni sui prodotti collocati; nel secondo caso proviene esclusivamente dal cliente, tramite parcella.
  • Iscrizione all’Albo: entrambe le figure sono iscritte all’Albo unico tenuto dall’OCF, ma in sezioni distinte.
  • Vigilanza: entrambe le attività sono soggette alla vigilanza della Consob.

Perché questa distinzione è rilevante per il risparmiatore

Conoscere il regime di appartenenza del professionista con cui si interagisce consente di comprendere meglio il contesto in cui viene fornita la consulenza e il meccanismo con cui viene remunerata l’attività svolta. Si tratta di un’informazione che rientra tra gli elementi di trasparenza che la normativa MiFID II impone agli intermediari e ai consulenti di rendere disponibili alla clientela, insieme ai dettagli su costi e oneri applicati ai servizi e ai prodotti offerti. La verifica della sezione dell’Albo OCF a cui un consulente è iscritto è possibile consultando il sito ufficiale dell’Organismo, che pubblica un registro pubblico e consultabile da chiunque.

Il quadro di vigilanza comune

Indipendentemente dal regime di appartenenza, tutti i soggetti iscritti all’Albo unico dei Consulenti Finanziari sono tenuti al rispetto di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e aggiornamento continuo, e sono soggetti al potere di vigilanza e sanzionatorio della Consob. Questo garantisce un livello omogeneo di controllo sull’attività svolta, pur nell’ambito di modelli di remunerazione e di operatività differenti.

La documentazione informativa sui costi

La normativa MiFID II impone a intermediari e consulenti, indipendentemente dal regime di appartenenza, di fornire alla clientela un’informativa dettagliata sui costi complessivi del servizio prestato e degli strumenti finanziari eventualmente collocati, comprensiva sia degli oneri una tantum sia di quelli ricorrenti. Questa documentazione consente di ricostruire, in modo analitico, l’incidenza complessiva dei costi sostenuti nel tempo, inclusa l’eventuale componente di remunerazione riconosciuta al consulente sotto forma di commissioni o provvigioni. Nel caso del consulente autonomo, la parcella concordata rappresenta invece l’unico costo relativo al servizio di consulenza, distinto dagli eventuali costi propri degli strumenti finanziari sottoscritti dal cliente presso altri soggetti collocatori.

La verifica dell’iscrizione all’Albo

Chiunque intenda verificare a quale sezione dell’Albo unico un determinato consulente finanziario risulti iscritto può consultare il registro pubblico tenuto dall’OCF, disponibile sul sito istituzionale dell’organismo. Il registro riporta, per ciascun iscritto, la sezione di appartenenza e i relativi estremi di iscrizione, costituendo uno strumento di trasparenza accessibile a chiunque intenda approfondire il profilo regolamentare del professionista con cui interagisce.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.

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