Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) è il sistema italiano di garanzia dei depositi bancari, istituito con l’obiettivo di tutelare i depositanti in caso di crisi di una banca aderente. Si tratta di uno strumento previsto dall’ordinamento europeo, che accompagna il sistema bancario italiano dagli anni ’80 e che è stato progressivamente rafforzato dalle direttive comunitarie in materia. Comprenderne il funzionamento è utile per avere consapevolezza del livello di protezione offerto ai depositi detenuti presso le banche.
Che cos’è il FITD
Il FITD è un consorzio di diritto privato costituito tra banche, con natura obbligatoria per la generalità degli istituti di credito italiani. La sua funzione principale è quella di intervenire, tramite rimborso ai depositanti, qualora una banca consorziata sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo può inoltre intervenire, in casi previsti dalla normativa, con misure alternative al rimborso, come sostegno a operazioni di cessione di attività e passività a un’altra banca, nell’ottica di limitare gli effetti negativi per i depositanti.
Le banche aderenti
L’adesione al FITD è obbligatoria per le banche italiane costituite in forma di società per azioni, incluse le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia che non aderiscano già a uno schema di garanzia equivalente nel proprio paese d’origine. Le banche di credito cooperativo aderiscono invece a un sistema di garanzia distinto, il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che opera secondo principi analoghi. Questa articolazione riflette la struttura del sistema bancario italiano, che prevede categorie di intermediari con statuti e forme di vigilanza differenziate.
Il livello di copertura: 100.000 euro per depositante
Il FITD garantisce i depositi fino a un importo massimo di 100.000 euro per depositante, per ciascuna banca. Tale limite si applica anche cumulando tutti i depositi detenuti dallo stesso soggetto presso la medesima banca (ad esempio più conti correnti o libretti di risparmio). Alcune caratteristiche rilevanti del meccanismo di copertura:
- nei conti cointestati, la garanzia si applica separatamente per ciascun cointestatario, fino al medesimo limite di 100.000 euro a testa;
- il limite si applica per singola banca: depositi detenuti presso istituti diversi sono garantiti separatamente, ciascuno fino a 100.000 euro;
- qualora due banche appartengano allo stesso gruppo bancario ma siano soggetti giuridici distinti e aderiscano separatamente al Fondo, il limite può applicarsi per ciascuna di esse, secondo le regole stabilite dalla normativa di riferimento.
Il fondamento normativo: la direttiva DGSD
Il sistema di garanzia dei depositi trova il proprio fondamento nella normativa europea in materia di Deposit Guarantee Scheme Directive (DGSD), che ha armonizzato a livello comunitario i criteri di funzionamento dei fondi di tutela dei depositanti tra i vari Stati membri. La direttiva ha stabilito, tra l’altro, il livello uniforme di copertura di 100.000 euro per depositante e banca, nonché i tempi entro cui deve avvenire il rimborso in caso di attivazione del sistema di garanzia. L’armonizzazione a livello europeo ha l’obiettivo di garantire un trattamento uniforme dei depositanti nei diversi paesi dell’Unione e di contribuire alla stabilità complessiva del sistema finanziario.
Quali depositi sono coperti
Rientrano nella tutela del FITD, tra gli altri, i depositi detenuti su:
- conti correnti e conti di deposito, sia liberi che vincolati;
- libretti di risparmio, nominativi o al portatore;
- certificati di deposito, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Sono invece generalmente esclusi dalla garanzia strumenti quali obbligazioni bancarie, azioni, quote di fondi comuni di investimento e altri strumenti finanziari, che seguono una disciplina di tutela differente rispetto ai depositi in senso stretto.
Le modalità di intervento
L’intervento del FITD si attiva quando la Banca d’Italia dispone la liquidazione coatta amministrativa di una banca consorziata. In tale circostanza, il Fondo procede al rimborso dei depositanti entro i termini previsti dalla normativa vigente, che stabilisce tempistiche stringenti proprio per limitare il disagio per i correntisti. Il Fondo dispone di risorse costituite attraverso contributi versati dalle banche aderenti, secondo un meccanismo di finanziamento ex ante che concorre a garantire la disponibilità di mezzi in caso di necessità.
I tempi di rimborso
Uno degli aspetti rafforzati dall’armonizzazione normativa europea riguarda la tempestività del rimborso ai depositanti in caso di attivazione del Fondo. La normativa vigente prevede termini stringenti, individuati in un numero limitato di giorni lavorativi dalla data di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, con l’obiettivo di ridurre al minimo il disagio per i correntisti e di preservare la fiducia nel sistema bancario nel suo complesso. Il rimborso avviene generalmente in modo automatico, senza necessità per il depositante di presentare una domanda formale, salvo casi particolari espressamente disciplinati.
Il finanziamento del Fondo
Il FITD opera secondo un meccanismo di finanziamento ex ante, che prevede la costituzione progressiva di una dotazione finanziaria attraverso contributi versati periodicamente dalle banche consorziate, calcolati in base all’ammontare dei depositi protetti e al profilo di rischio di ciascun istituto. Questo approccio, richiesto anche dalla normativa europea, ha l’obiettivo di garantire la disponibilità di risorse adeguate al momento dell’eventuale attivazione del Fondo, riducendo la necessità di contribuzioni straordinarie richieste con urgenza al sistema bancario nel momento della crisi.
Perché il FITD è rilevante per i depositanti
La presenza di un sistema di garanzia dei depositi rappresenta un elemento strutturale di tutela del risparmio bancario e contribuisce alla fiducia nel sistema creditizio. Conoscere il funzionamento del FITD consente di comprendere:
- il livello di protezione effettivamente offerto ai depositi detenuti presso le banche;
- l’importanza di valutare la distribuzione delle disponibilità liquide tra più istituti, nei casi in cui gli importi depositati superino la soglia di garanzia;
- la distinzione tra depositi coperti dalla garanzia e altri strumenti finanziari, che rispondono a logiche di tutela differenti.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.