Chi desidera avvalersi di un supporto professionale per la gestione dei propri risparmi si trova spesso di fronte a diverse figure professionali, non sempre facilmente distinguibili tra loro. Una di queste è il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, una figura specifica disciplinata dalla normativa italiana e sottoposta alla vigilanza della Consob. Comprendere il suo ruolo, le regole a cui è sottoposto e le differenze rispetto ad altre figure professionali del settore è utile per orientarsi con maggiore consapevolezza.
La definizione normativa
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è definito dall’articolo 31, comma 2, del Decreto Legislativo 58/1998 (il Testo Unico della Finanza, comunemente indicato con l’acronimo TUF). Secondo questa definizione, si tratta di un agente collegato che esercita professionalmente l’offerta fuori sede per conto di un solo intermediario (una banca, una società di intermediazione mobiliare – SIM, o una società di gestione del risparmio – SGR), operando in qualità di dipendente, agente o mandatario dell’intermediario stesso.
L’elemento distintivo di questa definizione è il vincolo con un unico intermediario: il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non opera in autonomia, ma nell’ambito di un rapporto con la banca o l’intermediario per cui presta la propria attività.
Cosa significa “offerta fuori sede”
Con l’espressione “offerta fuori sede” la normativa fa riferimento alla promozione e al collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento effettuati in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario (ad esempio presso il domicilio del cliente), oppure mediante tecniche di comunicazione a distanza secondo le modalità previste dalla normativa. Questa attività, proprio perché svolta al di fuori dei locali dell’intermediario, è soggetta a specifiche regole di tutela dell’investitore, tra cui il diritto di recesso nei termini previsti dalla legge.
L’iscrizione all’Albo e la vigilanza
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari, nella sezione dedicata ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. L’Albo è tenuto dall’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari), un ente che si occupa della gestione dell’Albo, della verifica dei requisiti di accesso e della vigilanza sul rispetto delle regole di condotta.
L’attività dell’OCF si svolge sotto la vigilanza della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), l’autorità pubblica preposta alla tutela degli investitori e alla regolarità dei mercati finanziari italiani. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per poter esercitare l’attività di offerta fuori sede per conto di un intermediario abilitato.
Le altre sezioni dell’Albo unico
L’Albo unico dei Consulenti Finanziari si articola in tre sezioni distinte, ciascuna corrispondente a una diversa figura professionale:
- la sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, che operano per conto di un unico intermediario secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 2, TUF;
- la sezione dei consulenti finanziari autonomi, che operano senza mandato di alcun intermediario, in regime di indipendenza, e sono remunerati direttamente dal cliente a parcella, senza percepire commissioni o incentivi da soggetti terzi;
- la sezione delle società di consulenza finanziaria, strutture societarie che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti operando anch’esse in regime di indipendenza.
Le differenze principali tra le figure professionali
Le tre figure iscritte all’Albo unico si differenziano principalmente per il modello di attività e per la modalità di remunerazione:
- il consulente abilitato all’offerta fuori sede opera nell’ambito del mandato con un unico intermediario e la sua remunerazione è generalmente collegata, direttamente o indirettamente, ai prodotti e servizi collocati per conto di quell’intermediario;
- il consulente finanziario autonomo e le società di consulenza finanziaria operano invece in piena indipendenza da qualsiasi intermediario, senza vincoli di mandato, e sono remunerati esclusivamente dal cliente attraverso una parcella concordata.
Questa distinzione riflette due modelli distinti di prestazione del servizio, entrambi disciplinati e vigilati, ma con caratteristiche organizzative e di remunerazione differenti.
Il ruolo nell’ambito del servizio di collocamento
Nell’esercizio della propria attività, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera per conto dell’intermediario mandante, illustrando ai clienti le caratteristiche dei prodotti e servizi offerti da quest’ultimo. La sua attività si inserisce quindi nell’ambito dei servizi di investimento disciplinati dal TUF e dalla normativa secondaria emanata dalla Consob, che stabiliscono regole di condotta, obblighi informativi e requisiti professionali specifici, a tutela della clientela.
I requisiti per l’iscrizione all’Albo
L’accesso alla sezione dell’Albo unico riservata ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è subordinato al possesso di specifici requisiti, stabiliti dalla normativa secondaria emanata dalla Consob. Tra questi rientrano il possesso di un adeguato titolo di studio, il superamento di una prova valutativa organizzata dall’OCF, requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di incompatibilità o di provvedimenti interdittivi. L’iscrizione all’Albo comporta inoltre l’obbligo, per il consulente, di rispettare un codice deontologico e di aggiornare periodicamente la propria formazione professionale, secondo le regole stabilite dall’Organismo.
Questi requisiti, unitamente alla vigilanza esercitata dall’OCF e dalla Consob, costituiscono il quadro di garanzie previsto dall’ordinamento italiano a tutela di chi si avvale dei servizi di un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.