Successione e imposta di successione sugli strumenti finanziari

Icona di un documento con simbolo percentuale, a rappresentare la fiscalità — Successione e imposta di successione sugli strumenti finanziari

Al momento della successione ereditaria, gli strumenti finanziari detenuti dal defunto entrano a far parte dell’asse ereditario e sono, in linea generale, soggetti all’imposta di successione. Le regole applicabili variano tuttavia in modo significativo a seconda della natura degli strumenti coinvolti, del grado di parentela tra il defunto e gli eredi e di alcune esenzioni specifiche previste dalla normativa italiana.

Come funziona l’imposta di successione in Italia

L’imposta di successione si applica al valore complessivo dei beni e diritti trasferiti agli eredi, con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela:

  • coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti): aliquota del 4%, applicata sulla parte di valore che eccede una franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun erede;
  • fratelli e sorelle: aliquota del 6%, con franchigia di 100.000 euro per ciascun erede;
  • altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado: aliquota del 6%, senza franchigia;
  • altri soggetti, non legati da vincoli di parentela: aliquota dell’8%, senza franchigia.

La franchigia si applica sul valore complessivo dell’eredità spettante a ciascun erede, comprensivo di tutti i beni trasmessi, non solo degli strumenti finanziari.

Il trattamento dei titoli di Stato

Una peculiarità del sistema italiano riguarda i titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT e assimilati) e i titoli equiparati emessi da Stati esteri inclusi nella cosiddetta white list: questi strumenti sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta di successione, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela dell’erede. Si tratta di un’esenzione specifica che si somma al regime di tassazione agevolata al 12,5% applicato ai rendimenti di questi titoli durante la vita del possessore, anziché all’aliquota ordinaria del 26% prevista per la generalità degli strumenti finanziari.

Il trattamento di azioni, obbligazioni, ETF e fondi comuni

Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato, come azioni, obbligazioni corporate, ETF e quote di fondi comuni di investimento, non è prevista un’esenzione generale e il loro valore concorre pertanto alla formazione della base imponibile secondo le regole ordinarie sopra descritte. Un caso particolare riguarda gli ETF e i fondi che investono parzialmente in titoli di Stato: l’esenzione può applicarsi limitatamente alla quota parte del patrimonio del fondo effettivamente investita in titoli di Stato o equiparati, mentre la restante quota resta soggetta a imposizione secondo le regole ordinarie.

Il caso delle polizze vita

Le polizze vita seguono un regime distinto rispetto agli altri strumenti finanziari. Le somme corrisposte ai beneficiari designati a seguito del decesso dell’assicurato non entrano a far parte dell’asse ereditario, in quanto vengono acquisite dal beneficiario a titolo di diritto proprio e non per successione. Di conseguenza, tali somme risultano esenti dall’imposta di successione, indipendentemente dall’importo liquidato e dal grado di parentela tra assicurato e beneficiario.

Come si determina il valore degli strumenti finanziari ai fini successori

Per la determinazione del valore imponibile, gli strumenti finanziari quotati vengono generalmente valutati in base alla quotazione di mercato rilevata alla data di apertura della successione, mentre per gli strumenti non quotati si fa riferimento a criteri di valutazione specifici, come il patrimonio netto contabile della società emittente. La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il termine ordinario di dodici mesi dalla data del decesso, allegando la documentazione relativa alla composizione del patrimonio ereditario, inclusi gli estratti conto titoli aggiornati alla data del decesso.

Obblighi degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari presso cui sono depositati gli strumenti posseduti dal defunto sono generalmente tenuti, su richiesta degli eredi e previa presentazione della documentazione necessaria, a fornire la certificazione del valore dei titoli alla data del decesso e a procedere allo sblocco e all’intestazione delle posizioni una volta perfezionata la successione, secondo le procedure previste dalle rispettive policy interne e dalla normativa applicabile.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.

← Torna al blog