Nell’ambito della disciplina fiscale della previdenza complementare, esiste un meccanismo specifico noto come credito d’imposta sui fondi pensione, introdotto storicamente dall’art. 6 del D.Lgs. 168/2001 e successive integrazioni normative. Si tratta di uno strumento tecnico che opera a livello di fondo pensione, con la finalità di mantenere un trattamento fiscale coerente tra i rendimenti della previdenza complementare e quelli degli altri strumenti finanziari. Di seguito viene illustrato il funzionamento generale di questo meccanismo.
La tassazione dei rendimenti dei fondi pensione
I rendimenti maturati annualmente dai fondi pensione sono soggetti a un’imposta sostitutiva applicata direttamente in capo al fondo, calcolata sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta. L’aliquota attualmente applicabile è pari al 20%, con un’eccezione rilevante: la quota di rendimento riferibile agli investimenti in titoli di Stato e titoli equiparati (individuati dalla normativa, ad esempio titoli emessi da Stati esteri inclusi in apposite liste) sconta un’aliquota ridotta, pari al 12,5%, allineata al trattamento riservato a tali titoli anche al di fuori della previdenza complementare.
Il confronto con la tassazione dei rendimenti finanziari ordinari
Al di fuori della previdenza complementare, i rendimenti da capitale e i redditi diversi di natura finanziaria (interessi, dividendi, plusvalenze su strumenti diversi dai titoli di Stato) scontano generalmente un’imposta sostitutiva pari al 26%, fatta salva l’aliquota agevolata del 12,5% prevista per i titoli di Stato e titoli equiparati. Esiste quindi una differenza tra l’aliquota applicata ai rendimenti dei fondi pensione (20%) e quella applicata ai rendimenti finanziari ordinari (26%), riconducibile alla volontà del legislatore di favorire fiscalmente la previdenza complementare rispetto ad altre forme di risparmio.
La finalità del credito d’imposta
Il meccanismo del credito d’imposta, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 168/2001, nasce per gestire una specifica esigenza tecnica connessa alla tassazione dei proventi che i fondi pensione percepiscono da alcuni strumenti finanziari (ad esempio quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, OICR) già assoggettati a imposizione in capo all’organismo emittente con aliquote diverse da quella propria del fondo pensione. In assenza di un correttivo, tali proventi rischierebbero di essere tassati due volte, oppure il fondo pensione potrebbe beneficiare indebitamente di un’aliquota agevolata su redditi già tassati a un’aliquota più elevata a monte. Il credito d’imposta interviene proprio per:
- evitare fenomeni di doppia imposizione sui medesimi proventi finanziari;
- ricondurre il carico fiscale complessivo al livello proprio previsto per la previdenza complementare (20%, ovvero 12,5% per la componente riferita a titoli di Stato);
- preservare la coerenza del sistema di tassazione agevolata riservato ai fondi pensione rispetto agli altri strumenti di risparmio.
Come opera il credito d’imposta
Il credito d’imposta viene riconosciuto al fondo pensione, non direttamente al singolo aderente, e viene utilizzato dal fondo per compensare l’imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta. In sostanza, il credito consente al fondo di scomputare, in sede di liquidazione dell’imposta sostitutiva annuale, un importo corrispondente alla differenza di aliquota tra la tassazione già scontata a monte da determinati proventi e l’aliquota propria della previdenza complementare. Il meccanismo opera quindi a livello aggregato di fondo e non richiede alcun adempimento specifico da parte del singolo iscritto.
Il beneficio indiretto per gli iscritti
Poiché il credito d’imposta è riconosciuto al fondo pensione nel suo complesso, il suo effetto si riflette in modo indiretto sulla posizione dei singoli aderenti, contribuendo al rendimento netto complessivo del fondo. Non si tratta quindi di un beneficio fiscale che l’aderente possa richiedere o utilizzare individualmente nella propria dichiarazione dei redditi, ma di un elemento strutturale del regime fiscale della previdenza complementare, che concorre a determinare la performance netta della gestione.
L’evoluzione storica dell’aliquota
L’aliquota applicata ai rendimenti dei fondi pensione non è rimasta costante nel tempo. Al momento dell’introduzione della disciplina, con il D.Lgs. 47/2000 e il successivo D.Lgs. 168/2001, l’imposta sostitutiva sui rendimenti di gestione era fissata all’11%. Con la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014), l’aliquota è stata elevata al 20%, con decorrenza dai rendimenti maturati a partire da tale anno, mantenendo comunque un livello inferiore rispetto all’aliquota del 26% applicabile ai rendimenti finanziari ordinari. Il meccanismo del credito d’imposta di cui all’art. 6 del D.Lgs. 168/2001 continua a operare in coerenza con l’aliquota vigente pro tempore, adeguandosi alle variazioni normative intervenute nel corso degli anni.
Distinzione da altri crediti d’imposta legati alla previdenza complementare
È opportuno distinguere il credito d’imposta di cui all’art. 6 del D.Lgs. 168/2001, relativo alla tassazione dei rendimenti di gestione a livello di fondo, da altri istituti che pure prevedono un credito d’imposta nell’ambito della previdenza complementare, come quello riconosciuto al singolo aderente in caso di reintegro di anticipazioni precedentemente percepite dal fondo pensione, disciplinato da norme specifiche e operante secondo modalità e finalità differenti. Si tratta di due meccanismi distinti, entrambi riconducibili alla disciplina fiscale della previdenza complementare, ma applicabili a fattispecie diverse.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.