Chi detiene strumenti finanziari, conti correnti o depositi si trova periodicamente a fare i conti con la tassazione delle rendite finanziarie, ovvero il prelievo fiscale applicato a interessi, dividendi e plusvalenze. Il sistema fiscale italiano prevede, in questo ambito, un’aliquota ordinaria e alcune eccezioni specifiche legate alla natura dell’emittente. Conoscere queste regole è utile per comprendere come viene determinato il rendimento netto degli strumenti finanziari detenuti.
L’aliquota ordinaria del 26%
La regola generale prevede l’applicazione di un’aliquota del 26% sui redditi di natura finanziaria. Tale aliquota, in vigore dal 2014, si applica in modo uniforme a una vasta gamma di strumenti, indipendentemente dalla durata del possesso o dall’importo investito, salvo le eccezioni espressamente previste dalla normativa. Questa aliquota si applica, tra l’altro, a:
- gli interessi attivi maturati su conti correnti e depositi bancari;
- i dividendi distribuiti da società;
- le plusvalenze realizzate sulla compravendita di azioni;
- gli interessi e le plusvalenze relativi a obbligazioni societarie (corporate bond);
- i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento ed ETF;
- gli ETC/ETN armonizzati;
- i proventi derivanti da certificati.
L’eccezione dei titoli di Stato: l’aliquota agevolata del 12,5%
Il legislatore ha previsto un regime di favore per alcune categorie di titoli, ai quali si applica un’aliquota agevolata del 12,5%, inferiore rispetto a quella ordinaria. Rientrano in questa categoria:
- i titoli di Stato italiani, tra cui BTP (Buoni del Tesoro Poliennali), BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), CCT (Certificati di Credito del Tesoro) e CTZ (Certificati del Tesoro Zero Coupon);
- i titoli equiparati ai titoli di Stato italiani per espressa previsione normativa;
- i titoli di Stato esteri emessi da paesi inclusi nella cosiddetta “white list”, l’elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione fiscale italiana;
- i titoli emessi da enti sovranazionali, come la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) o l’Unione Europea.
La compensazione tra plusvalenze e minusvalenze
Un ulteriore aspetto rilevante della disciplina riguarda la possibilità di compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze pregresse, ovvero le perdite derivanti da precedenti operazioni finanziarie. Questo meccanismo consente, entro i limiti e i termini previsti dalla normativa, di ridurre la base imponibile su cui si calcola l’imposta dovuta. Le modalità operative di compensazione variano a seconda del regime fiscale applicato dal contribuente.
Le minusvalenze realizzate possono generalmente essere portate in compensazione con plusvalenze della stessa natura reddituale realizzate entro i quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui sono maturate. È opportuno segnalare che, secondo l’impostazione tradizionale dell’ordinamento tributario italiano, le minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze rientranti nella categoria dei “redditi diversi di natura finanziaria”, mentre non sono generalmente compensabili con proventi che costituiscono redditi di capitale, come i dividendi o le cedole obbligazionarie percepite; tale distinzione, di natura tecnica, comporta l’applicazione di regole specifiche a seconda della tipologia di strumento e di provento considerato.
I tre regimi fiscali: dichiarativo, amministrato e gestito
La normativa italiana prevede tre diversi regimi di tassazione applicabili ai redditi di natura finanziaria, che il contribuente può scegliere in relazione al proprio intermediario:
- il regime dichiarativo, in cui il contribuente indica direttamente nella propria dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, provvedendo autonomamente al versamento delle imposte dovute;
- il regime amministrato, in cui è l’intermediario finanziario (ad esempio la banca o la SIM presso cui sono depositati gli strumenti) ad applicare direttamente l’imposta operazione per operazione, agendo come sostituto d’imposta;
- il regime gestito, applicabile nell’ambito di rapporti di gestione patrimoniale, in cui l’imposta viene calcolata sul risultato complessivo della gestione maturato nel periodo d’imposta, a prescindere dal realizzo delle singole operazioni.
La scelta del regime incide sulle modalità con cui vengono gestite plusvalenze, minusvalenze e relativi obblighi dichiarativi, ed è un elemento da definire con l’intermediario al momento dell’apertura del rapporto.
Il ruolo dell’intermediario finanziario
Nella maggior parte dei casi, il contribuente italiano opera in regime amministrato, delegando all’intermediario presso cui sono depositati gli strumenti finanziari il calcolo e il versamento delle imposte dovute. In questo regime, l’intermediario applica l’imposta al momento del realizzo di ciascuna plusvalenza, di ciascuna cedola o di ciascun dividendo, agendo come sostituto d’imposta nei confronti dell’Erario. Questo meccanismo semplifica gli adempimenti fiscali per il contribuente, che non è tenuto a indicare tali redditi nella propria dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) per gli strumenti detenuti presso intermediari esteri non residenti in Italia.
Perché questi elementi sono rilevanti
La conoscenza delle aliquote applicabili, delle eccezioni previste per i titoli di Stato e delle regole di compensazione tra plusvalenze e minusvalenze consente di comprendere in modo più completo il funzionamento fiscale degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Si tratta di un ambito normativo articolato, che può presentare ulteriori specificità legate alla tipologia di strumento e al regime fiscale adottato.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.