Riscatto del fondo pensione per inoccupazione: come funziona

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Tra le cause che consentono di chiedere il riscatto della posizione maturata presso un fondo pensione, la cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione rappresenta una delle ipotesi più frequenti disciplinate dal decreto legislativo 252/2005. Comprendere in quali casi e con quali modalità è possibile accedere a questa forma di riscatto è utile per chi si trova ad affrontare un periodo di interruzione del rapporto di lavoro.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina della previdenza complementare, contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, individua diverse cause di riscatto della posizione individuale maturata presso un fondo pensione. Tra queste rientra il caso della cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione dell’iscritto, situazione distinta sia dal riscatto per pensionamento sia dalle anticipazioni concedibili durante la fase di accumulo.

Le due fattispecie previste: inoccupazione da 12 a 48 mesi e oltre 48 mesi

La normativa distingue due diverse ipotesi in base alla durata del periodo di inoccupazione:

  • Inoccupazione superiore a 12 mesi e inferiore a 48 mesi: l’iscritto può richiedere il riscatto di una parte della posizione individuale maturata, nella misura percentuale stabilita dallo statuto o dal regolamento del fondo;
  • Inoccupazione superiore a 48 mesi: è possibile richiedere il riscatto totale del montante accumulato, analogamente a quanto previsto in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa.

La condizione di inoccupazione deve essere opportunamente documentata, ad esempio tramite la dichiarazione di disponibilità al lavoro presentata ai centri per l’impiego, e il periodo si calcola a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la contribuzione al fondo.

Come si presenta la domanda di riscatto

La richiesta di riscatto va presentata direttamente al fondo pensione presso cui è incardinata la posizione individuale, allegando la documentazione richiesta a comprova della causale (stato di disoccupazione, cessazione del rapporto di lavoro, eventuali provvedimenti dei centri per l’impiego). Ogni fondo pensione, tramite la propria nota informativa e il regolamento, specifica le modalità operative, la tempistica di liquidazione e l’eventuale documentazione integrativa richiesta.

Il regime fiscale applicabile

Le somme riscattate per inoccupazione, con riferimento alla quota di montante maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono soggette a una tassazione agevolata rispetto al regime ordinario IRPEF. È infatti prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9% raggiunto con 35 anni di partecipazione. Questo meccanismo di riduzione progressiva premia la permanenza nel sistema della previdenza complementare e si applica anche ad altre prestazioni, come le anticipazioni e le prestazioni pensionistiche vere e proprie.

Sulla quota di montante riferita ai contributi versati fino al 31 dicembre 2006, si applicano invece regole di tassazione differenti, legate alla normativa previgente, motivo per cui è opportuno verificare con il proprio fondo la ripartizione tra le diverse componenti del montante.

Differenza rispetto ad altre cause di riscatto

È importante distinguere il riscatto per inoccupazione da altre fattispecie previste dalla normativa:

  • il riscatto parziale per esigenze diverse, disciplinato con percentuali e requisiti propri;
  • le anticipazioni, richiedibili durante la fase di accumulo per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, o altre esigenze, che non comportano la cessazione della posizione previdenziale;
  • il riscatto per invalidità permanente, che richiede una riduzione della capacità lavorativa certificata superiore a due terzi;
  • la prestazione pensionistica ordinaria, erogata al raggiungimento dei requisiti di pensionamento del regime obbligatorio di appartenenza.

Ogni fattispecie ha requisiti, percentuali riscattabili e talvolta trattamento fiscale differenti, per cui è opportuno verificare con attenzione quale causale si applica alla propria situazione specifica.

Novità normative recenti

Il quadro della previdenza complementare è stato oggetto di ulteriori interventi che hanno ampliato le opzioni a disposizione degli iscritti, anche in relazione alle modalità di erogazione delle prestazioni finali, con nuove forme alternative alla rendita vitalizia la cui disciplina attuativa è affidata alla COVIP. Per questo motivo è sempre consigliabile verificare le condizioni aggiornate direttamente presso il proprio fondo pensione o le fonti normative ufficiali.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.

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