Protezione del patrimonio familiare: gli strumenti principali

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La protezione del patrimonio familiare riguarda l’insieme di strumenti giuridici e finanziari previsti dall’ordinamento italiano che consentono di destinare beni e risorse economiche a specifiche finalità familiari, con effetti anche in termini di tutela rispetto a determinate categorie di creditori o di rischi legati all’attività professionale o imprenditoriale dei componenti del nucleo familiare. Si tratta di un tema che coinvolge istituti di natura civilistica, successoria e assicurativa, ciascuno con caratteristiche, requisiti e limiti propri, disciplinati da norme specifiche del codice civile e da leggi speciali.

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile, è un istituto che può essere costituito da entrambi i coniugi, da uno solo di essi o da un terzo, per destinare determinati beni (immobili, beni mobili registrati o titoli di credito) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I beni conferiti nel fondo patrimoniale sono soggetti a un regime di vincolo di destinazione: la norma prevede limitazioni all’aggressione di tali beni da parte dei creditori per debiti che questi ultimi conoscevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale richiede un atto pubblico e comporta specifici effetti anche in caso di separazione, divorzio o decesso di uno dei coniugi.

Il trust

Il trust è un istituto di origine anglosassone, riconosciuto in Italia in virtù della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, attraverso il quale un soggetto (il disponente o settlor) trasferisce beni a un altro soggetto (il trustee), che li amministra secondo le regole stabilite nell’atto istitutivo, a beneficio di uno o più soggetti individuati (i beneficiari) o per il perseguimento di uno scopo determinato. I beni conferiti in trust vengono segregati rispetto al patrimonio personale del disponente e del trustee, formando una massa patrimoniale autonoma, regolata da una disciplina specifica in termini di gestione, durata e finalità. Il trust può essere strutturato in forme diverse a seconda degli obiettivi perseguiti, e la sua costituzione richiede la definizione di un atto istitutivo dettagliato e, generalmente, l’assistenza di professionisti specializzati nella materia.

Le polizze assicurative sulla vita

Le polizze assicurative sulla vita presentano, in base all’articolo 1923 del Codice Civile, un regime particolare: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario in forza di un contratto di assicurazione sulla vita non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare. Questo significa che, salvo specifiche eccezioni previste dalla giurisprudenza e dalla normativa (ad esempio in materia di azione revocatoria in presenza di atti in frode ai creditori), le somme derivanti da polizze vita godono di una particolare condizione di impignorabilità e insequestrabilità. Le polizze vita rientrano quindi tra gli strumenti che, per loro natura contrattuale e assicurativa, presentano caratteristiche di tutela patrimoniale disciplinate direttamente dal codice civile.

Il vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter del Codice Civile

L’articolo 2645-ter del Codice Civile disciplina la possibilità di costituire un vincolo di destinazione su beni immobili o mobili registrati, per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche, per un periodo non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. Anche in questo caso, i beni sottoposti al vincolo possono essere aggrediti dai creditori solo per debiti contratti per lo scopo della destinazione, secondo le condizioni previste dalla norma e dall’atto costitutivo.

Gli strumenti successori: patto di famiglia e testamento

Accanto agli strumenti di segregazione patrimoniale, l’ordinamento prevede istituti volti a disciplinare il passaggio generazionale del patrimonio, tra cui:

  • il patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile, che consente all’imprenditore di trasferire, in vita, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la partecipazione degli altri legittimari all’atto;
  • il testamento, nelle sue diverse forme previste dalla legge (olografo, pubblico, segreto), quale strumento generale di disposizione del patrimonio per il tempo successivo alla morte, nel rispetto delle quote di legittima riservate dalla legge ai legittimari.

Gli strumenti assicurativi e finanziari di lungo periodo

Accanto agli istituti di natura civilistica, il patrimonio familiare può essere organizzato anche attraverso strumenti finanziari e assicurativi pensati per orizzonti temporali estesi, come i piani di risparmio destinati a specifiche finalità familiari (ad esempio il sostegno agli studi dei figli o l’integrazione della previdenza), oppure le polizze assicurative multiramo, che combinano una componente di protezione con una componente di investimento. Ciascuno di questi strumenti presenta caratteristiche proprie in termini di costi, di orizzonte temporale consigliato e di regime fiscale applicabile, disciplinate dalla normativa di settore e dalla documentazione contrattuale e informativa messa a disposizione dall’emittente o dalla compagnia assicurativa.

Una pluralità di strumenti con finalità diverse

Gli istituti descritti rispondono a finalità ed esigenze differenti: alcuni riguardano la segregazione di beni rispetto a determinate categorie di creditori durante la vita dei componenti della famiglia, altri disciplinano la trasmissione del patrimonio alle generazioni successive. La scelta e la combinazione di questi strumenti dipendono dalla composizione del patrimonio, dalla struttura del nucleo familiare e dagli obiettivi perseguiti, e richiedono generalmente una valutazione tecnica congiunta di natura legale, fiscale e finanziaria, condotta con il supporto di professionisti abilitati nelle rispettive materie.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.

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