Nell’ambito della previdenza complementare, chi desidera aderire a un fondo pensione si trova generalmente a scegliere tra due categorie principali di strumenti: i fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti. Entrambe le forme perseguono la medesima finalità, ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa rispetto a quella pubblica, ma presentano caratteristiche istitutive, modalità di adesione e strutture di costo differenti.
Cos’è un fondo pensione negoziale
I fondi pensione negoziali, chiamati anche “fondi chiusi”, sono istituiti tramite accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni datoriali di riferimento. Sono rivolti a specifiche categorie di lavoratori o a specifici settori produttivi, individuati dagli accordi istitutivi. Alcuni esempi di fondi negoziali attivi in Italia sono:
- Cometa, il fondo pensione per i lavoratori del settore metalmeccanico;
- Fonchim, il fondo pensione per i lavoratori del settore chimico e farmaceutico.
L’adesione a un fondo negoziale è generalmente riservata ai lavoratori che rientrano nel perimetro definito dall’accordo collettivo istitutivo.
Cos’è un fondo pensione aperto
I fondi pensione aperti sono invece istituiti da banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR) o compagnie di assicurazione. A differenza dei fondi negoziali, sono aperti all’adesione di chiunque, senza vincoli legati al settore di appartenenza o alla categoria professionale. L’adesione può avvenire:
- su base individuale, da parte di qualsiasi lavoratore o soggetto interessato;
- su base collettiva, qualora un’azienda individui il fondo aperto come propria forma pensionistica di riferimento per i dipendenti.
La questione del contributo del datore di lavoro
Una differenza operativa rilevante tra le due forme riguarda il contributo del datore di lavoro. Nei fondi negoziali, l’accordo collettivo prevede generalmente un contributo a carico dell’azienda, che viene erogato a condizione che anche il lavoratore versi un contributo minimo stabilito dall’accordo stesso. Nei fondi aperti, invece, il contributo del datore di lavoro non è automatico: viene riconosciuto solo se esiste un apposito accordo aziendale che lo preveda, in assenza del quale l’adesione individuale comporta il versamento dei soli contributi del lavoratore (ed eventualmente del TFR).
I costi di gestione: l’Indicatore Sintetico di Costo
Un ulteriore elemento di confronto tra le due tipologie di fondo riguarda la struttura dei costi, sintetizzata dall’ISC (Indicatore Sintetico di Costo), un parametro che esprime in termini percentuali l’incidenza dei costi complessivi su un ipotetico montante maturato. I fondi pensione negoziali presentano tipicamente un ISC più contenuto rispetto ai fondi aperti, in ragione della loro natura non a scopo di lucro e delle economie di scala derivanti dal numero di aderenti riconducibili a una specifica categoria.
Vigilanza e regime fiscale: gli elementi comuni
Al di là delle differenze descritte, fondi negoziali e fondi aperti condividono elementi strutturali comuni:
- sono entrambi vigilati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), l’autorità che ne controlla la gestione e la trasparenza nei confronti degli aderenti;
- condividono il medesimo regime fiscale, sia per quanto riguarda la deducibilità dei contributi versati, sia per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni erogate al momento del pensionamento.
I comparti di investimento
Sia i fondi negoziali sia i fondi aperti articolano la propria offerta in diversi comparti di investimento, ciascuno caratterizzato da una diversa combinazione di strumenti finanziari (azionari, obbligazionari, monetari) e da un diverso profilo di rischio-rendimento atteso. Generalmente sono previsti comparti garantiti, che tutelano il capitale versato o un rendimento minimo, comparti bilanciati e comparti più orientati alla componente azionaria. L’aderente può scegliere il comparto o i comparti su cui indirizzare i propri versamenti al momento dell’adesione, con la possibilità di modificare tale scelta successivamente attraverso l’operazione di riallocazione, secondo le regole previste dal regolamento del fondo.
La portabilità della posizione previdenziale
Un ulteriore elemento comune alle due forme è la portabilità della posizione individuale: trascorso un periodo minimo di permanenza (generalmente due anni) in un fondo pensione, l’aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione maturata verso un altro fondo, negoziale o aperto, o verso un piano individuale pensionistico (PIP). Questa possibilità consente, ad esempio, di trasferire la posizione da un fondo aperto a un fondo negoziale nel momento in cui si acquisisce il diritto di adesione a quest’ultimo, o viceversa, in relazione a cambiamenti della propria situazione lavorativa.
Come orientarsi tra le due forme
La scelta tra un fondo pensione negoziale e uno aperto dipende da diversi fattori, tra cui l’appartenenza o meno a una categoria per cui esiste un fondo negoziale di riferimento, la presenza di un eventuale contributo datoriale, la struttura dei costi e le caratteristiche dei comparti di investimento offerti. La documentazione informativa di ciascun fondo, disponibile sul sito COVIP e su quello del fondo stesso, riporta in modo dettagliato le condizioni applicate e consente un confronto tra le diverse opzioni disponibili.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.