Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone che, pur non essendo disciplinato da una legge organica italiana, produce effetti pienamente riconosciuti nel nostro ordinamento. Viene sempre più spesso menzionato in ambito di pianificazione patrimoniale e successoria, per la sua capacità di separare la titolarità formale di un bene dalla sua destinazione economica. Comprendere la sua natura giuridica, i soggetti coinvolti e le finalità per cui viene istituito è utile per orientarsi in una materia spesso percepita come complessa.
Il riconoscimento del trust nell’ordinamento italiano
L’Italia non dispone di una legge interna che disciplini organicamente l’istituto del trust. Il suo riconoscimento deriva dall’adesione alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 “relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento”, ratificata ed eseguita nel nostro Paese con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992. Attraverso questa Convenzione, l’ordinamento italiano riconosce gli effetti giuridici dei trust istituiti secondo una legge regolatrice straniera (spesso quella di Stati come Regno Unito, Jersey o San Marino, che dispongono di una disciplina interna specifica), anche quando il disponente, i beni o i beneficiari si trovano in Italia. Si parla in questi casi di “trust interni”, cioè trust che, pur regolati da una legge straniera, presentano elementi di collegamento prevalenti con il territorio italiano.
Le figure coinvolte nel trust
Il trust si fonda sulla presenza di tre soggetti, ciascuno con un ruolo distinto:
- Il disponente (settlor): è la persona che istituisce il trust, trasferendo la titolarità di determinati beni al trustee, secondo le finalità e le regole indicate nell’atto istitutivo.
- Il trustee: è il soggetto (persona fisica o giuridica) a cui vengono intestati i beni conferiti nel trust. Il trustee ha il compito e l’obbligo di amministrare, gestire o disporre di tali beni secondo quanto stabilito dall’atto istitutivo e nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo indicato.
- Il beneficiario: è il soggetto (o la categoria di soggetti) nel cui interesse il trust viene amministrato, e a favore del quale i beni o i loro frutti sono destinati, secondo le modalità e i tempi previsti dall’atto istitutivo.
In alcuni trust può essere prevista anche la figura del guardiano (protector), con funzioni di controllo sull’operato del trustee.
La caratteristica della segregazione patrimoniale
Uno degli elementi distintivi del trust è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti nel trust costituiscono una massa patrimoniale separata sia dal patrimonio personale del disponente, sia da quello del trustee, sia da quello dei beneficiari. Questo significa che, di regola, tali beni non sono aggredibili dai creditori personali del trustee, né confluiscono nel suo patrimonio in caso di eventi che lo riguardano personalmente (come un fallimento o una successione). I beni restano vincolati al perseguimento delle finalità indicate nell’atto istitutivo del trust.
Le finalità nella pianificazione patrimoniale
Il trust viene utilizzato per una pluralità di finalità connesse alla gestione e alla trasmissione del patrimonio, tra cui:
- organizzare il passaggio generazionale di un patrimonio aziendale o familiare secondo tempi e modalità definite dal disponente;
- tutelare soggetti in condizioni di fragilità (ad esempio persone con disabilità), attraverso i cosiddetti “trust per persone con disabilità” o “trust di durata”, disciplinati anche da normative specifiche come la Legge 112/2016 (cosiddetto “Dopo di Noi”);
- gestire situazioni di separazione tra proprietà e gestione di beni, ad esempio in contesti societari o immobiliari;
- definire in anticipo la destinazione di beni per finalità specifiche, anche di carattere non patrimoniale.
Trust e altri istituti di pianificazione patrimoniale
Il trust condivide, in parte, alcune funzioni con altri strumenti presenti nell’ordinamento italiano, come il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del Codice Civile, il fondo patrimoniale o il patto di famiglia. Tuttavia, ciascuno di questi istituti presenta caratteristiche giuridiche, effetti e ambiti applicativi differenti. La scelta tra i diversi strumenti dipende dalla specifica finalità perseguita, dalla struttura del patrimonio interessato e dal quadro normativo, anche fiscale, applicabile al caso concreto, che nel caso del trust prevede una disciplina articolata in materia di imposte indirette (imposta di successione e donazione) e dirette.
Gli aspetti fiscali del trust
Sul piano tributario, il trust è oggetto di una disciplina che si è progressivamente consolidata nel tempo, sia per quanto riguarda le imposte dirette sia per le imposte indirette. Ai fini delle imposte sui redditi, il trust può essere qualificato come “trasparente” (quando i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari individuati) o “opaco” (quando i redditi restano tassati in capo al trust medesimo), a seconda delle caratteristiche dell’atto istitutivo. Sul fronte delle imposte indirette, l’apporto di beni nel trust e le successive attribuzioni ai beneficiari possono essere soggette a imposta di successione e donazione, secondo aliquote e franchigie che dipendono dal grado di parentela tra disponente e beneficiari. Anche in questo ambito, l’interpretazione della prassi amministrativa e della giurisprudenza si è evoluta nel corso degli anni, rendendo opportuno un aggiornamento costante sul quadro normativo vigente.
Un istituto giuridico articolato
La natura “atipica” del trust nell’ordinamento italiano, derivante dal suo riconoscimento tramite la Convenzione dell’Aja piuttosto che da una disciplina interna organica, rende necessaria un’attenta valutazione, caso per caso, della legge regolatrice applicabile, della struttura dell’atto istitutivo e degli effetti civilistici e fiscali che ne derivano. Si tratta di una materia che richiede il coinvolgimento di professionisti competenti in ambito legale, notarile e fiscale, in relazione alla specifica situazione patrimoniale e familiare.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.