Come cambiare fondo pensione: la portabilità della posizione previdenziale

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Nel corso della vita lavorativa può capitare di voler modificare la forma pensionistica complementare a cui si è iscritti, ad esempio passando da un fondo pensione negoziale a un fondo pensione aperto, o da un fondo aperto a un piano individuale pensionistico (PIP). Questa possibilità è garantita dalla normativa attraverso l’istituto della portabilità, che consente di trasferire la propria posizione previdenziale individuale da una forma pensionistica a un’altra senza perdere i diritti maturati. Comprendere come funziona questo meccanismo è utile per orientarsi tra le diverse opzioni previste dal sistema della previdenza complementare.

Che cos’è la portabilità del fondo pensione

La portabilità è il diritto riconosciuto a ogni aderente a una forma di previdenza complementare di trasferire la propria posizione individuale maturata da un fondo pensione a un altro. Si tratta di un principio cardine del sistema previdenziale complementare italiano, pensato per garantire mobilità e libertà di scelta al lavoratore, evitando che il cambio di occupazione o una semplice valutazione personale sulle caratteristiche del fondo comportino la perdita di quanto accantonato nel tempo.

Il requisito temporale: i due anni di permanenza

Il trasferimento della posizione previdenziale può avvenire in qualsiasi momento, ma è subordinato a un requisito temporale minimo: devono essere trascorsi almeno due anni dall’iscrizione alla forma pensionistica di provenienza. Questo vincolo ha la funzione di garantire una certa stabilità alla gestione del fondo e di scoraggiare trasferimenti troppo ravvicinati nel tempo. Esistono tuttavia dei casi particolari in cui il trasferimento può essere richiesto prima del decorso dei due anni, tra cui rientrano le situazioni in cui la forma pensionistica di provenienza introduce modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali rispetto a quelle inizialmente sottoscritte.

Cosa viene trasferito insieme alla posizione

Uno degli aspetti più rilevanti della portabilità riguarda il fatto che il trasferimento non comporta la perdita dei diritti maturati durante la permanenza nella forma pensionistica di origine. In particolare, vengono trasferiti insieme al montante:

  • il montante accumulato, cioè il capitale complessivo costituito dai contributi versati e dai rendimenti maturati nel tempo;
  • il diritto alla deduzione fiscale già utilizzata sui contributi versati, che non viene rimesso in discussione dal trasferimento;
  • le aliquote di tassazione della prestazione maturate in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare, che restano legate all’anzianità complessiva di iscrizione e non ripartono da zero.

Questo significa che il periodo di iscrizione alla previdenza complementare viene considerato nel suo complesso, sommando gli anni trascorsi in tutte le forme pensionistiche a cui si è aderito nel tempo, anche se diverse tra loro.

Il regime fiscale del trasferimento

Un elemento importante da conoscere riguarda il trattamento fiscale dell’operazione di trasferimento: la portabilità è esente da oneri fiscali. Il passaggio della posizione da un fondo pensione a un altro non genera alcuna tassazione, né sul montante trasferito né sui rendimenti maturati fino a quel momento. La fiscalità agevolata propria della previdenza complementare, quindi, non viene interrotta né penalizzata dal cambio di forma pensionistica, ma prosegue senza soluzione di continuità nella nuova posizione.

Le fasi operative del trasferimento

Dal punto di vista pratico, il trasferimento della posizione previdenziale segue generalmente un iter che prevede:

  • la presentazione di una richiesta di adesione alla nuova forma pensionistica prescelta;
  • l’indicazione, all’interno della domanda, della volontà di trasferire la posizione individuale già maturata presso il fondo di provenienza;
  • la comunicazione tra la forma pensionistica di destinazione e quella di provenienza per il trasferimento tecnico del montante e delle informazioni relative alla posizione (anzianità di iscrizione, deduzioni già fruite, aliquote maturate);
  • la chiusura della posizione presso il fondo di provenienza, una volta perfezionato il trasferimento.

Le tempistiche operative possono variare in base alle procedure interne delle forme pensionistiche coinvolte e alla completezza della documentazione fornita.

Perché la normativa prevede questo diritto

La possibilità di trasferire liberamente la propria posizione risponde all’obiettivo di garantire concorrenza tra le diverse forme di previdenza complementare e libertà di scelta per l’aderente, che può valutare nel tempo le caratteristiche di costo, di rendimento e di servizio offerte dalle diverse soluzioni disponibili sul mercato, senza che questa valutazione comporti conseguenze fiscali o la perdita del capitale accumulato fino a quel momento.

Portabilità e cambio di occupazione

Un caso frequente in cui si valuta l’esercizio del diritto di portabilità è rappresentato dal cambio di occupazione, in particolare quando il lavoratore passa da un settore contrattuale a un altro e la nuova posizione lavorativa prevede l’adesione a un fondo pensione negoziale differente da quello di provenienza. Anche in questa circostanza si applicano le regole generali sopra descritte: il trasferimento resta subordinato al decorso del periodo minimo di permanenza previsto e comporta il passaggio integrale della posizione individuale, comprensiva del montante e dei diritti maturati, alla nuova forma pensionistica di destinazione.

La documentazione da consultare prima del trasferimento

Prima di procedere con una richiesta di trasferimento, ciascuna forma pensionistica mette a disposizione degli aderenti una documentazione informativa specifica, che comprende la nota informativa, lo statuto o il regolamento del fondo e il documento sul regime dei costi. Questi documenti riportano gli elementi caratteristici della forma pensionistica di destinazione, comprese le linee di investimento disponibili, la struttura commissionale applicata e le modalità con cui viene gestita la fase di erogazione della prestazione, elementi utili per una valutazione comparativa tra la forma pensionistica di provenienza e quella di destinazione.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.

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