TFM per amministratori: le differenze con il TFR dei dipendenti

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Nel panorama degli strumenti che regolano il rapporto economico tra una società e le figure che la amministrano o che vi lavorano, il trattamento di fine mandato (TFM) e il trattamento di fine rapporto (TFR) vengono talvolta confusi, pur avendo natura, disciplina e finalità profondamente diverse. Il primo riguarda gli amministratori di società, il secondo i lavoratori dipendenti. Conoscere le differenze tra i due istituti è utile sia per le società che li erogano, sia per i soggetti a cui sono destinati.

Cos’è il TFM

Il trattamento di fine mandato è un’indennità facoltativa che una società può riconoscere ai propri amministratori al termine del loro incarico. A differenza del rapporto di lavoro dipendente, il rapporto tra società e amministratore non è caratterizzato da un vincolo di subordinazione, ma si configura come un rapporto di natura diversa, generalmente riconducibile a un mandato.

Proprio per questa natura facoltativa, il TFM non è previsto automaticamente dalla legge: deve essere espressamente deliberato dall’organo sociale competente (tipicamente l’assemblea dei soci) e disciplinato da un apposito atto.

Cos’è il TFR

Il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, è invece obbligatorio per tutti i lavoratori subordinati. Si tratta di una somma che matura anno per anno durante il rapporto di lavoro e viene corrisposta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento).

Il TFR si rivaluta annualmente secondo un meccanismo fisso stabilito dalla legge, pari a:

  • un tasso fisso dell’1,5%;
  • più il 75% dell’indice ISTAT di rivalutazione del costo della vita registrato nell’anno precedente.

Il lavoratore dipendente può inoltre scegliere, secondo le regole del cosiddetto “silenzio-assenso”, di destinare il proprio TFR maturando a una forma di previdenza complementare.

La condizione per la tassazione separata del TFM

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il trattamento fiscale del TFM, che dipende da una condizione formale precisa: per poter beneficiare della tassazione separata (lo stesso regime agevolato previsto per il TFR), l’atto che istituisce il diritto al TFM deve avere una data certa anteriore alla data di nomina dell’amministratore.

Questa condizione è tassativa:

  • se l’atto con data certa è anteriore alla nomina, il TFM erogato beneficia della tassazione separata, con le stesse modalità di calcolo previste per il TFR;
  • se manca l’atto con data certa anteriore, oppure se questo viene formalizzato successivamente alla nomina, il TFM viene tassato come reddito ordinario secondo le aliquote progressive IRPEF, in capo all’amministratore, e non secondo il regime di tassazione separata.

Questo aspetto rende cruciale, per le società che intendono riconoscere un TFM ai propri amministratori, formalizzare tempestivamente l’atto istitutivo prima della nomina.

Il trattamento previdenziale delle due figure

Un’ulteriore differenza riguarda gli aspetti previdenziali. L’amministratore che percepisce un compenso, incluso l’eventuale TFM, è generalmente iscritto alla Gestione Separata INPS, salvo il caso in cui sia già iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria per altra attività svolta. Il lavoratore dipendente, invece, non prevede una contribuzione previdenziale aggiuntiva specificamente collegata al TFR, in quanto quest’ultimo rappresenta una forma di retribuzione differita e non un compenso soggetto a distinta contribuzione.

La deducibilità del TFM per la società

Anche dal punto di vista della deducibilità fiscale in capo alla società, la data dell’atto istitutivo del TFM assume un ruolo determinante:

  • se l’atto con data certa è anteriore al conferimento dell’incarico, la società può dedurre l’accantonamento al TFM per competenza, cioè quota per quota in ciascun esercizio, analogamente a quanto avviene per il TFR dei dipendenti;
  • se questa condizione non è soddisfatta, la deduzione per la società avviene per cassa, cioè solo nell’esercizio in cui il TFM viene effettivamente erogato all’amministratore.

Sintesi delle principali differenze

In estrema sintesi, gli elementi che distinguono i due istituti sono:

  • natura: il TFM è facoltativo, il TFR è obbligatorio per legge;
  • destinatari: il TFM riguarda gli amministratori, il TFR i lavoratori dipendenti;
  • fonte normativa: il TFR è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, il TFM da un atto societario ad hoc;
  • rivalutazione: il TFR si rivaluta secondo un meccanismo legale fisso (1,5% più il 75% dell’inflazione ISTAT), mentre il TFM segue le condizioni stabilite nell’atto istitutivo;
  • tassazione: entrambi possono beneficiare della tassazione separata, ma per il TFM questo è condizionato alla presenza di un atto con data certa anteriore alla nomina;
  • previdenza: gli amministratori sono generalmente iscritti alla Gestione Separata INPS, diversamente dai lavoratori dipendenti per quanto riguarda il TFR.

Il ruolo dell’atto istitutivo del TFM

L’atto con cui la società istituisce il diritto al TFM in favore dell’amministratore può assumere diverse forme: una delibera assembleare, uno statuto sociale che preveda espressamente tale indennità, oppure un atto separato con data certa, ad esempio tramite registrazione presso l’Agenzia delle Entrate o autenticazione notarile. È proprio la data certa, opponibile a terzi, a rendere dimostrabile in modo inequivocabile che l’impegno della società è stato assunto prima della nomina dell’amministratore, condizione necessaria sia per la tassazione separata in capo al percettore sia per la deducibilità per competenza in capo alla società.

In assenza di questi requisiti formali, entrambi gli aspetti (tassazione in capo all’amministratore e deducibilità per la società) seguono le regole ordinarie, con conseguenze pratiche rilevanti sia sul piano fiscale sia sul piano della pianificazione contabile dell’ente.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo e non costituiscono consulenza personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.

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